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Legge 27 ottobre 2000, n. 306 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 Legge di conversione Art. 1 1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1 1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva. 2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. 3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni. 4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui e' stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo. 5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, e' confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio. 6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali. 6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma e' inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis. 7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. 7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2 1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. 2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Art. 2-bis 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge. Art. 3 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. OdG approvati Il Senato, La Camera, La Camera, La Camera, La Camera, La Camera, La Camera, La Camera, La Camera, Indietro |
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